LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 
                            SEZIONE PRIMA 
 
    Composta dagli Ill.mi Magistrati: 
        Dott. Palma Romeo Ermenegildo - Presidente 
        Dott. Cancilla Francesco Antonino - Relatore ed estensore 
        Avv. Macaluso Salvatore - Giudice 
    a scioglimento della riserva assunta  all'udienza  del  9  giugno
2014, ha pronunciato la seguente: 
 
                              ORDINANZA 
 
    Sul ricorso n.r.g. n. 188/2014  proposto  da:  Societa'  Agricola
Solar  Farm  s.r.l.,  in  persona  del  suo  legale   rappresentante,
assistita dall'avv. Luigi Cinquemani e dal dott. Costantino Verbari -
ricorrente - 
    Contro Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di  Agrigento
- resistente - 
    avverso l'avviso di accertamento ai  fini  dell'IRES  per  l'anno
2011 con contestuale  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni
emesso dall'Agenzia delle Entrate, n.  TY503T102228/2013,  notificato
in data 28 ottobre 2013. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso ritualmente notificato  la  Societa'  Agricola  Solar
Farm s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento indicato in  epigrafe,
fondato su un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia
di Finanza a seguito di attivita' di verifica presso l'azienda  della
ricorrente. 
    In via preliminare, la societa' Solar  Farm  s.r.l.  deduceva  di
esercitare  l'attivita'  di  coltivazione  di  ortaggi  in  serre   e
l'attivita' di produzione di energia  elettrica  da  fonte  solare  -
fotovoltaica presso l'azienda sita in  territorio  di  Agrigento,  in
contrada Monte Narbone; precisava  che  l'energia  veniva  ceduta  al
Gestore Servizi Energetici verso corrispettivo e che essa  ricorrente
aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il  regime
impositivo di cui all'art. 32  d.P.R.  n.  917/1986,  secondo  quanto
disposto dall'art. 1, comma 1093, della L. 296/2006, e dichiarando un
reddito di impresa pari  ad  euro  2.499  come  reddito  agrario.  La
ricorrente aggiungeva che, a  seguito  di  verifica  da  parte  della
Guardia di Finanza,  l'Agenzia  delle  Entrate  emetteva  l'impugnato
avviso di accertamento, con il quale veniva disapplicato il regime di
cui all'art. 1 comma 1093 della  L.  296/2006  e  il  reddito  veniva
elevato  ad  euro  2.892.592,00   con   conseguente   quantificazione
dell'IRES in euro 795.463 e maggiore imposta per euro 794.776,  oltre
sanzioni ed interessi. 
    Con il ricorso la societa' Solar Farm s.r.l.  formulava  numerosi
motivi di censura, che venivano contestati puntualmente  dall'Agenzia
delle Entrate con controdeduzioni. 
 
                             In diritto 
 
    Fra i numerosi motivi articolati dalla Solar Farm  s.r.l.  assume
importanza   dirimente   il   motivo   con   il   quale   si   deduce
l'illegittimita' dell'atto impositivo «per  violazione  dell'art.  32
del d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 1, comma 423, della L.  266/2005  e
dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006». 
    La ricorrente, in particolare, ha  dedotto  che,  in  virtu'  del
combinato disposto dell'art. 1,  comma  423,  della  L.  266/2005,  e
dell'art. 1, comma 1093, della Legge  n.  296/2006,  che  introducono
chiaramente una fiscalita' di vantaggio, l'attivita' di produzione di
energia elettrica mediante impianto  fotovoltaico  deve  considerarsi
attivita' agricola connessa «senza alcuna  eccezione  e  senza  alcun
limite»,  sicche'  essa  determina  esclusivamente  reddito   agrario
assoggettato al regime di cui all'art. 32 del TUIR. 
    L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale assunto,  evidenziando
che  le  richiamate  disposizioni  richiedono  che   l'attivita'   di
produzione e cessione di energia da  fonti  rinnovabili  deve  essere
effettivamente connessa a quella agricola e  non  deve  essere  cosi'
ingente  da  modificare   radicalmente   la   natura   dell'attivita'
esercitata, cosi' da renderla non piu' agricola  ma  industriale.  In
particolare, nel caso specifico della Solar  Farm  s.r.1.,  l'Agenzia
delle Entrate ha sottolineato che i ricavi provenienti dall'attivita'
agricola della societa' ricorrente sono stati pari ad euro 250,50 per
l'anno  2010  e  ad  euro  1.162,50  per  l'anno  2011  a  fronte  di
corrispettivi per  la  cessione  di  energia  elettrica  ottenuta  da
impianto fotovoltaico pari ad euro 1.780.190 per  l'anno  2010  e  ad
euro 3.286.574 per l'anno 2011. Di fronte a tali dati (non contestati
da parte ricorrente  ma  risultanti  dalla  documentazione  prodotta)
l'Agenzia ha sostenuto che  per  la  Solar  Farm  s.r.l.  l'attivita'
agricola  sarebbe  assolutamente  marginale,  essendosi   invece   in
presenza  di  un'attivita'  industriale  di  produzione  di   energia
elettrica; l'Ufficio impositore ha  peraltro  aggiunto  che,  secondo
quanto previsto dalla circolare 32/E del 6 luglio 2009, la produzione
di energia elettrica non sarebbe attivita' connessa a quella agricola
se sono superati i 200 kw di potenza nominale complessiva. 
    La ricorrente ha replicato che tale soglia dei  200  kw  annui  e
ulteriori condizioni restrittive per l'accesso  ai  vantaggi  fiscali
sono contenute  esclusivamente  nelle  circolari  dell'Agenzia  delle
Entrate,  sicche',  non  essendo  previste  dalla   normativa   sopra
richiamata, non sono idonee a fondare l'avviso di  accertamento,  che
si porrebbe in contrasto con tale normativa di favore, che,  infatti,
non reca alcun limite  di  natura  quantitativa  o  qualitativa  alla
possibilita' di configurare  l'attivita'  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti  rinnovabili  come  attivita'  connessa  a  quella
agricola. 
    Tanto Premesso, si rammenta che l'art. 32 del d.P.R. 22  dicembre
1986, n. 917 (TUIR) prevede che: «Il reddito  agrario  e'  costituito
dalla parte del reddito medio ordinario  dei  terreni  imputabile  al
capitale d'esercizio e al lavoro  di  organizzazione  impiegati,  nei
limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio  di  attivita'
agricole su di esso. 2. Sono considerate attivita'  agricole:  a)  le
attivita' dirette alla coltivazione del terreno, e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con  mangimi  ottenibili  per  almeno  un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le  attivita'  di
cui al terzo comma dell'art. 2135 del  codice  civile,  dirette  alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione  e
valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,  di   prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del  bosco  o
dall'allevamento di animali, con  riferimento  ai  beni  individuati,
ogni due anni e tenuto conto dei criteri  di  cui  al  comma  1,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  del
Ministro delle politiche agricole e forestali. 4. Non si  considerano
produttivi  di  reddito  agrario  i  terreni  indicati  nel  comma  2
dell'art. 24». 
    Per quanto attiene piu' specificamente alla vicenda in esame,  la
Commissione Osserva che l'art. 1, comma 423, della Legge 23  dicembre
2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato, nel testo applicabile catione  temporis,  ha
disposto che: «La produzione e la cessione di  energia  elettrica  da
fonti  rinnovabili  agroforestali   effettuate   dagli   imprenditori
agricoli costituiscono attivita' connesse ai  sensi  dell'art.  2135,
terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario». 
    Nel testo vigente, modificato dall'art. 22, comma 1, del d.l.  24
aprile 2014, n. 66,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  23
giugno 2014, n. 89, e' stabilito che: «Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa,  la  produzione  e  la  cessione  di
energia elettrica e calorica da  fonti  rinnovabili  agroforestali  e
fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da  produzioni  vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti
da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate
dagli imprenditori  agricoli,  costituiscono  attivita'  connesse  ai
sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Il  reddito  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita'  del  25  per  cento,
fatta salva l'opzione per la  determinazione  del  reddito  nei  modi
ordinari,  previa  comunicazione  ali'ufficio  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». 
    E' tuttavia chiaro che,  in  considerazione  degli  anni  cui  si
riferisce l'atto impositivo, il testo del comma 423  dell'art.  1  L.
266/2005,  come  novellato  nel  2014,  non   e'   applicabile   alla
fattispecie in esame, sicche' la norma di riferimento e' la seguente:
«La  produzione  e  la  cessione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili  agroforestali  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli
costituiscono attivita'  connesse  ai  sensi  dell'art.  2135,  terzo
comma, del codice civile  e  si  considerano  produttive  di  reddito
agrario». 
    L'art. 1, comma 1093, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
sancisce che: «Le societa' di persone, le societa' a  responsabilita'
limitata e le societa' cooperative, che  rivestono  la  qualifica  di
societa' agricola ai sensi dell'art. 2  del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, come da  ultimo  modificato  dal  comma  1096  del
presente articolo, possono optare per l'imposizione  dei  redditi  ai
sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni». 
    Invero, nelle richiamate disposizioni e soprattutto nell'art.  1,
comma 423, della Legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  non  e'  previsto
alcun limite oltre il quale la produzione e la  cessione  di  energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili  agroforestali   effettuate   dagli
imprenditori agricoli, incluse le societa' agricole, cessa di  essere
attivita' connessa a quella agricola (con conseguente regime  fiscale
di favore) e diviene attivita'  industriale  che  genera  reddito  di
impresa soggetto a tassazione ordinaria. Pertanto, sulla base di tali
disposizioni, che  non  stabiliscono  alcuna  soglia  quantitativa  o
qualitativa per le attivita' connesse, il regime  fiscale  di  favore
per le imprese agricole dovrebbe applicarsi - come nella  vicenda  in
esame - anche verso soggetti economici che, a fronte di  un'attivita'
agricola  assolutamente  marginale,  ottengono  ricavi   notevolmente
maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    Si ribadisce, al riguardo, che per la Solar Farm s.r.l. i  ricavi
provenienti dall'attivita' agricola della  societa'  ricorrente  sono
stati pari ad euro 250,50 per l'anno 2010  e  ad  euro  1.162,50  per
l'anno 2011 a fronte di corrispettivi  per  la  cessione  di  energia
elettrica prodotta da impianto fotovoltaico pari  ad  euro  1.780.190
per l'anno 2010 e ad euro 3.286.574 per l'anno 2011. 
    In particolare,  l'applicazione  del  regime  fiscale  di  favore
(previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 423, della  Legge
n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006),  che
per  la  Solar  Farm  s.r.l.  ha  comportato  un  debito   per   IRES
assolutamente irrisorio (pari ad  appena  euro  687),  pur  essendovi
ricavi di diversi milioni  di  euro  derivanti  dalla  produzione  di
energia da fonti rinnovabili, si pone palesemente in contrasto con  i
principi  di  solidarieta'  ex  art.  2  Cost.,  con  i  principi  di
uguaglianza e di ragionevolezza, desumibili dall'art. 3 Cost., e  con
il principio della capacita' contributiva sancito dall'art. 53 Cost.,
atteso che la misura fiscale di favore eccede ogni  ragionevolezza  e
determina l'esenzione dalla tassazione per un  reddito  assolutamente
ingente. Pertanto, la  Commissione  ritiene  di  dover  sollevare  ex
officio la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 1, comma
1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle parti  in  cui  non
stabiliscono alcun limite  di  natura  qualitativa  e/o  quantitativa
oltre il quale la produzione e la cessione di  energia  elettrica  da
fonti  rinnovabili  agroforestali   effettuate   dagli   imprenditori
agricoli cessano di essere attivita' connesse  a  quella  agricola  e
divengono  attivita'  industriale,  che  genera  reddito  di  impresa
sottoposto a tassazione ordinaria. 
    La questione che si solleva e'  all'evidenza  rilevante,  perche'
investe  le  due  disposizioni  che  sono  il  principale  fondamento
dell'atto   impositivo   e   che   sono   oggetto   di   contrastanti
interpretazioni delle parti in causa. 
    La questione non e' manifestamente infondata, poiche' -  come  si
e' gia' sopra illustrato- in assenza dell'enunciazione di una  soglia
quantitativa o qualitativa nell'art. 1, comma  423,  della  Legge  23
dicembre 2005, n. 266, e nell'art. 1,  comma  1093,  della  Legge  27
dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'individuazione dell'attivita'  di
produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili come  attivita'
connessa a quella agricola,  il  regime  fiscale  di  favore  per  le
imprese agricole dovrebbe applicarsi - come nella vicenda  in  esame-
anche verso soggetti economici che, a fronte di un'attivita' agricola
assolutamente modesta, ottengono invece ricavi notevolmente  maggiori
attraverso la produzione di energia da fonti  rinnovabili.  Nel  caso
della Solar Farm s.r.l. - come gia' esposto  -  il  debito  per  IRES
sarebbe di poche centinaia di euro, pur avendo essa  ottenuto  ricavi
per milioni  di  euro  grazie  alla  cessione  di  energia  elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici. 
    Un ulteriore indice dell'irragionevolezza dell'art. 1, comma 423,
della  L.  266/2005,  nel  testo  applicabile  catione  temporis,  e'
implicitamente desumibile dal fatto che il d.l. n. 66/2014, che  l'ha
modificato, ha finalmente stabilito un criterio per la tassazione dei
proventi dall'attivita' di cessione di energia elettrica («Il reddito
e'  determinato  applicando  all'ammontare  dei  corrispettivi  delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita'  del  25  per  cento,
fatta salva l'opzione per la  determinazione  del  reddito  nei  modi
ordinari,  previa  comunicazione  all'ufficio  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442»); cio' dimostra  che  lo  stesso
legislatore si e' reso conto dell'inadeguatezza  della  norma  e  del
carattere assolutamente ingiustificato dei vantaggi fiscali derivanti
dalla sua precedente formulazione, che e' quella applicabile nel caso
in esame. 
    Si  osserva  che  la  disposizione  non  e'  in  alcuna   maniera
suscettibile    di    interpretazioni    adeguatrici    che     siano
costituzionalmente orientate, atteso che le  norme  sopra  richiamate
sono del tutto carenti di qualsivoglia indicazione  su  un  eventuale
limite  alla  qualificazione  -  come  attivita'  connessa  a  quella
agricola  -  della  produzione  di   energia   elettrica   da   fonti
rinnovabili;  la  fissazione  di  limiti  o  di  soglie,  trattandosi
peraltro di materia squisitamente tecnica,  comporterebbe  arbitrarie
valutazioni da parte dell'amministrazione  o  dello  stesso  giudice.
Ne',  peraltro,  sulle  norme  in  questione  si   e'   formata   una
giurisprudenza che possa assurgere al rango di «diritto vivente». 
    Infine, si rileva che la giurisprudenza costituzionale ha ammesso
il sindacato di legittimita' costituzionale sulle norme relative alle
agevolazioni  tributarie;  la   Corte   costituzionale   ha   infatti
richiamato la necessita' di procedere ad un bilanciamento tra  valori
potenzialmente  confliggenti,  sicche'  la  misura  agevolativa  deve
essere concretata e commisurata secondo un criterio  che  concili  le
esigenze finanziarie dello Stato  con  quelle  del  cittadino  (Corte
cost. 134/1982, Corte cost. 272/1994, Corte cost.  119/1999),  tenuto
conto del fatto che il punto di incontro tra tali  esigenze  varia  a
seconda  dell'evoluzione  economica,  finanziaria   e   sociale.   Il
principio di  ragionevolezza,  dunque,  diviene  il  criterio  logico
fondamentale per  la  composizione  di  conflitti  tra  interessi  di
rilievo costituzionale in materia di agevolazioni fiscali, sicche' la
scelta del regime agevolativo e' censurabile se  la  discrezionalita'
legislativa e' stata esercitata in maniera irragionevole (Corte cost.
272/1994; Corte cost., 108/1983). 
    Nella vicenda in esame le disposizioni rilevanti, cioe' l'art. 1,
comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  l'art.  1,  comma
1093,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  pur   perseguendo
l'apprezzabile interesse  di  tutela  delle  imprese  agricole  e  di
sostegno  alla  produzione  energetica  da  fonti  rinnovabili,  piu'
rispettosa dell'ambiente, difettano di qualsiasi indicazione circa  i
limiti  quantitativi  e  qualitativi   per   l'individuazione   della
produzione di energia da fonti rinnovabili come attivita' connessa  a
quella agricola, sicche' - in palese violazione degli artt. 2, 3 e 53
Cost. - finiscono per determinare un sistema di fiscalita' di favore,
assolutamente  irragionevole  e  privo   di   qualsiasi   nesso   con
l'effettiva capacita' contributiva, traducendosi  dall'esonero  della
tassazione per ricavi anche di notevolissimo  importo  (a  fronte  di
modesti ricavi derivanti dalla coltivazione).